Art. 31- Obblighi di
pubblicazione concernenti i dati relativi ai
controlli sull'organizzazione e sull'attivitą
dell'amministrazione
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui
si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi
di controllo interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile e tutti i rilievi
ancorche' recepiti della Corte dei conti,
riguardanti l'organizzazione e l'attivita'
dell'amministrazione o di singoli uffici.