Art.42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.
1. Le pubbliche
amministrazioni che adottano provvedimenti
contingibili e urgenti e in generale provvedimenti
di carattere straordinario in caso di calamità
naturali o di altre emergenze, ivi comprese le
amministrazioni commissariali e straordinarie
costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, o a provvedimenti
legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate
e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di
eventuali atti amministrativi o
giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per
l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo
effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli
interessati ai procedimenti di adozione dei
provvedimenti straordinari.