Art.40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di
informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela gią previste
dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n.
108, nonchč dal decreto legislativo 19 agosto 2005
n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b),18 del decreto legislativo n. 195 del
2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in
conformitą a quanto previsto dal presente decreto,
le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle
proprie attivitą istituzionali, nonchč le relazioni
di cui all'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo. Ditali informazioni deve essere dato
specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione
detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto
di accesso alle informazioni ambientali di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente
articolo non e' in alcun caso subordinata alla
stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Sono fatti salvi gli effetti degli accordi
eventualmente gia' stipulati,qualora assicurino
livelli di informazione ambientale superiori a
quelli garantiti dalle disposizioni del presente
decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori
accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel
rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente
decreto.