Art.39-
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e
governo del territorio1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra
gli altri, piani territoriali, piani di
coordinamento, piani paesistici,
strumenti urbanistici, generali e di attuazione,
nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a)
sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di
provvedimento prima che siano portati
all'approvazione; le delibere di adozione o
approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento
di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in variante allo strumento urbanistico
generale comunque denominato vigente nonchè delle
proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa
privata o pubblica in attuazione dello strumento
urbanistico generale vigente che comportino
premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei
privati alla realizzazione di opere di
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e'
pubblicata in una sezione apposita nel sito del
comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1,
lettera a), e'condizione per l'acquisizione
dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste
dalla vigente legislazione statale e regionale.