Art. 38- Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione
17 e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di
programmazione anche pluriennale delle opere
pubbliche di competenza dell'amministrazione, le
linee guida per la valutazione degli investimenti;
le relazioni annuali; ogni altro documento
predisposto nell'ambito della valutazione, ivi
inclusi i pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle
valutazioni ex post che si discostino dalle
valutazioni ex ante; le informazioni relative ai
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i
criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi
restando gli obblighi di pubblicazione di cui
all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai
costi unitari e agli indicatori di realizzazione
delle opere pubbliche completate. Le informazioni
sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema
tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione
nel proprio sito web istituzionale al fine di
consentirne una agevole comparazione.