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ENTI CONTROLLATI
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Enti pubblici
vigilati (le istituzioni
scolastiche non esercitano funzioni di cui all'Art.
22, c 1, lettera a), art. 22,c.2,3 del d.lgs.
33/2013)
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Società partecipate (le istituzioni
scolastiche non esercitano funzioni di cui all'Art.
22, c 1, lettera b), art. 22,c. 2,3 del d.lgs.
33/2013)
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Enti di diritto privato controllati (le istituzioni
scolastiche non esercitano funzioni di cui all'Art.
22, c 1, lettera c), art. 22,c. 2,3 del d.lgs.
33/2013)
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Rappresentazione
grafica (le istituzioni
scolastiche non esercitano funzioni di cui all'Art.
22, c 1, lettera d), art. 22,c. 2,3 del d.lgs.
33/2013))
Art. 22 del d.lgs.
33/2013 |
Art. 22
: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato
1. Ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a)
l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati,
istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli
amministratori dell'ente, con l'elencazione delle
funzioni attribuite e delle attivita' svolte in
favore dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate; )
b) l'elenco
delle societa' di cui detiene
direttamente quote di partecipazione
anche minoritaria
indicandone l'entita', con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate; c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,
in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite
e delle attivita' svolte in favore
dell'amministrazione o delle attivita' di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti
disposizioni sono enti di diritto privato in
controllo pubblico gli enti di
diritto privato sottoposti a
controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti
costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a
queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di
nomina dei vertici o dei componenti degli organi; d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti
tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a)
a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi
alla ragione sociale, alla misura della eventuale
partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi
titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi
spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre
esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati
relativi agli incarichi di amministratore dell'ente
e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il
collegamento con i siti istituzionali degli enti di
cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati
relativi ai componenti degli organi di indirizzo e
ai soggetti titolari di incarico, in applicazione
degli articoli 14 e 15.
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