Art. 24 -
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati
relativi all'attivitą amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici,
i dati relativi alla propria attivitą amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivitą, per competenza
degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
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