ATTI GENERALI
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Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale
1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni
pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca
dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività.
Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’
interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di
condotta.
2.Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli
atti e dei testi ufficiali aggiornati.
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REGOLAMENTI approvati dal
Consiglio d'Istituto
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NORMATIVA GENERALE |
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D.M. 254/2012: "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 89/2009".
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L. 221/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis – Crescita 2.0), recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
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L. 134/2012: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 83/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese” (articolo 18).
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L. 133/2008: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 112/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
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L. 59/1997: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (art. 21, relativo all’autonomia scolastica).
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