Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi
1.I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti
amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori,
concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti
gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo
si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione
e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni,
secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,
della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
NOTA :
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione,
la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.