Art. 16 -
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione
organica e il costo del personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il
conto annuale del personale e delle relative spese
sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati
relativi alla dotazione organica e al personale
effettivamente in servizio e al relativo costo, con
l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse
qualifiche e aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano
separatamente, i dati relativi al costo complessivo
del personale a tempo indeterminato in servizio,
articolato per aree professionali, con particolare
riguardo al personale assegnato agli uffici di
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo
politico.