Art. 17 : Obblighi di
pubblicazione dei dati relativi al personale non a
tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
annualmente, nell'ambito di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi
al personale con rapporto di lavoro non a tempo
indeterminato, con la indicazione delle
diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di
questo personale tra le diverse qualifiche e aree
professionali,ivi compreso il personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione con gli organi
di indirizzo politico. La pubblicazione comprende
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo
determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano
trimestralmente i dati relativi al costo complessivo
del personale di cui al comma 1,articolato per aree
professionali, con particolare riguardo al personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con
gli organi di indirizzo politico.