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ORGANI
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO
Sezione relativa agli organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato
all'
art. 13, c. 1, lett. a) e
art. 14 del d.lgs. 33/2013 |
Art.13- Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
1. Le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria
organizzazione, corredati dai documenti anche
normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli
altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di
amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
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Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti
degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi
politici, di carattere elettivo o comunque di
esercizio di poteri di indirizzo politico, di
livello statale regionale e locale, le pubbliche
amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i
propri componenti, i seguenti documenti ed
informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con
l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi
all'assunzione della carica; gli importi di viaggi
di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche,
presso enti pubblici o privati, ed i relativi
compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico
della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della
legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni
e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della
medesima legge, come modificata dal presente
decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non
separato e ai parenti entro il secondo grado, ove
gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data
evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di
cui alla presente lettera concernenti soggetti
diversi dal titolare dell'organo di indirizzo
politico non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati
cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla
nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione
del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale
e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non
separato e dei parenti entro il secondo grado, che
vengono pubblicate fino alla cessazione
dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di
pubblicazione ai sensi del presente comma le
informazioni e i dati concernenti la situazione
patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di
archivio.
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L'unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d'Istituto
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Il Consiglio di
Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai
rappresentanti dei genitori, dei docenti e del
personale ATA. Viene eletto allo scopo di elaborare
e adottare gli indirizzi generali della scuola,
nonché di determinare come impiegare i mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico; viene presieduto da un genitore, mentre
il segretario verbalizzante viene individuato di
volta in volta.
Per la presidenza, l'attuale composizione e i
dettagli, vedasi la pagina del
Consiglio d'Istituto
Obblighi di
pubblicazione concernenti i componenti degli organi
di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14
del D. Lgs. 33/2013.
1.Atto di nomina o di proclamazione: nell'I.C.
Torrimpietra il C.I. è stato eletto nell'a.sc.
2015/2016
2.Indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo: il Consiglio d'Istituto viene
eletto ogni tre anni.
3.Permanenza di legge delle informazioni sul sito:
le informazioni qui riportate saranno disponibili
per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto
(es. fine 2011 - elezioni del 2014) e per i tre anni
successivi (rimozione prevista dalla normativa alla
fine del es. 2017).
Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d'Istituto è
elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è
prevista la presentazione di alcun curriculum per
essere eleggibili, né da parte della componente
docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono
il compito di rappresentanza delle famiglie.
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