Art. 47 –
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle
informazioni e dei dati di cui all’articolo 14,
concernenti la situazione patrimoniale complessiva
del titolare dell’incarico al momento
dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese,
le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e
dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i
compensi cui da diritto l’assunzione della carica,
dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 10.000 euro a carico del responsabile della
mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o
organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di
cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La
stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro
trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato, entro trenta giorni dal
percepimento.